Come fare per...


Certificato delle sanzioni amministrative
Informazioni generali

Certificato delle sanzioni amministrative: nel certificato, intestato ad un ente, sono riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta ed ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto, come previsto dall'art. 31 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.

Si ricorda che i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.

Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato delle sanzioni amministrative possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale. Vi invitiamo a consultare la scheda relativa all'autocertificazione per verificare se sussistono le condizioni per ricorrere all'autocertificazione.

A chi rivolgersi

Il certificato può essere richiesto a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.

L'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia.

Ufficio Locale del Casellario Giudiziale.

Documentazione richiesta

Il certificato si richiede compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale.

Per i certificati delle sanzioni amministrative allegare:

  • fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale;
  • fotocopia non autenticata dell’atto dal quale risulta la rappresentanza legale;
  • eventuale atto di delega;
  • 1 marca da bollo da 7,36 euro per le richieste urgenti, con ritiro nelle 24 h;
  • 1 marca da bollo da 3,68 euro per il ritiro dopo 3 giorni lavorativi.

La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall’interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l’istanza e l’atto di delega, come previsto dai modelli predisposti.

Se la richiesta viene inoltrata per posta occorre allegare una busta preaffrancata riportante l’indirizzo del richiedente, che l’ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.

I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.

L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).

Termini per il rilascio

Certificati delle sanzioni amministrative:

  • rilascio in giornata nel caso in cui si richieda il certificato con urgenza, oppure rilascio dopo le ore 12:00 del giorno successivo alla richiesta nel caso in cui si richieda il rilascio senza urgenza.